Corte Sportiva: decisioni su ricorsi Casertana, Lecco, Tartaglia (Novara), Arezzo

29.05.2019 16:00 di  Roberto Krengli  Twitter:    vedi letture
Fonte: tuttoc.com
Angelo Tartaglia
Angelo Tartaglia
© foto di foto novaracalcio.com

Si riportano di seguito le decisioni della terza sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc in seguito ai ricorsi riguardanti la Casertana, il Lecco, il difensore Angelo Tartaglia (Novara) e l'Arezzo.

3. RICORSO DELLA F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINNA PARIDE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CASERTANA DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 276/DIV del 13.05.2019)
La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019)
Dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di indagare sulla esatta responsabilità degli atti contestati alla tifoseria del Lecco, considerando anche i “Tempi di ingresso” della predetta tifoseria nell’impianto sportivo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA AREZZO/NOVARA DEL 15.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)
La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tartaglia Angelo, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


8. RICORSO DEL S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)
La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 

Valeria Debbia