La sentenza del Coni contraddice l’Avellino che viene così escluso dalla Serie B: “La Covisoc poteva notificare entro le 24.00. Fideiussioni presentate oltre i termini”

Le motivazioni del rigetto del Coni
06.08.2018 17:15 di Roberto Krengli Twitter:    vedi letture
La sentenza del Coni contraddice l’Avellino che viene così escluso dalla Serie B: “La Covisoc poteva notificare entro le 24.00. Fideiussioni presentate oltre i termini”

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato sul proprio sito internet l’intera sentenza del 31 luglio 2018, giorno in cui il Coni respinse il ricorso presentato dall’Avellino calcio contro la Figc volta a contestare l’esclusione dal campionato di Serie B della società irpina.

Una sentenza che mira a chiarire la posizione dell’Avellino calcio e nel portare delucidazioni in merito anche alle parole, contraddittorie del presidente Taccone in quella calda conferenza stampa nel ritiro di Ariano Irpino.

Leggendo la sentenza si evidenzia da subito i passaggi che ha seguito l’Avellino calcio nel presentare le famose fideiussioni, punto cruciale intorno alla quale ruota l’esclusione dei biancoverdi “mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari (…) veniva disposto diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019.” 

La Lega di Serie B tramite il C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, aveva appunto dettato le linee da seguire per ottenere la licenza nazionale senza mai esser impugnato dall’Avellino calcio, sottolineando nel famoso punto 12 le caratteristiche che avrebbe dovuto possedere la fideiussione, con particolare riferimento al cosiddetto rating contestato duramente dalla difesa irpina sostenendo la possibilità di sostituzione con l’indice di solvibilità.

Dopo la prima bocciatura dal parte della COVISOC nei confronti della fideiussione emessa dalla Onix Asigurari, che ha sottolineato come la società medesima non avesse le caratteristiche previste dal C.U. n 49, l’istituto di vigilanza indicava le disposizione per presentare una nuova fideiussione volta a garantire l’iscrizione della società irpina: “avverso tale decisione potrà essere depositato ricorso presso questa Commissione, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00. Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di €15.000,00 (assegno circolare intestato a F.I.G.C.-Roma).”

Il Collegio di Garanzia, nella sentenza emessa, spiega anche, nel dettaglio, la linea temporale seguita dalla dirigenza irpina nel presentare nuove garanzie, evidenziando delle incongruenze con quanto affermato dal presidente Taccone in conferenza stampa:

Entro il termine delle ore 19 del 16 luglio 2018 e, precisamente, alle ore 18.50, l’U.S. Avellino ha presentato ricorso alla Commissione di Vigilanza, corredandolo esclusivamente della tassa di 15.000 euro, ma senza produrre alcuna fideiussione sostitutiva di quella già dichiarata inidonea allo scopo, né altra documentazione.

Alle ore 19:19 del 16 luglio 2018, la società ricorrente comunicava alla CO.VI.SO.C. (a mezzo pec) che “ad integrazione del ricorso presentato in data odierna dalla scrivente, si precisa che è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 34331338 in data 16/7/2018, che è stata direttamente inviatavi via pec dalla Finworld spa”. Fideiussione, quella della Finworld (datata 10 luglio 2018), che veniva inoltrata, via pec, dalla società emittente il 17 luglio alle ore 15.44.

Da ultimo, alle ore 15.40 del 18 luglio 2018 e, dunque, con due giorni di ritardo rispetto al termine perentorio fissato dal C.U. n. 49/A, il Presidente dell’Avellino depositava presso la CO.VI.SO.C.:

– l’originale della polizza Finworld n. 34331338, datata 10 luglio 2018;
– una ulteriore polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni n. 090200M0745980, del 18 luglio 2018.

A fronte di tali emergenze la Commissione di Vigilanza, in data 19 luglio 2018, ritenuto di non poter condividere gli argomenti svolti dalla società in ordine al possesso del rating da parte della società di riassicurazione, prescrivendo espressamente la lex specialis della procedura che il rating debba “essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”, e constatato che l’Avellino non aveva, nel termine perentorio all’uopo fissato, depositato alcuna nuova garanzia a prima richiesta conforme a quanto previsto dal C.U. 49.

La difesa dell’Avellino si è basata su dei semplici punti, impugnando i vari motivi prima esplicitati, tra cui la contestazione del rating come fattore non attendibile e sostituibile con l’indice di solvibilità:

"La polizza fideiussoria emessa dalla ONIX ASIGURARI S.A. e depositata in allegato alla domanda di iscrizione, risulta, in conformità ai parametri richiesti dal Titolo l), paragrafo I), lettera E), punto 12), del C.U. n. 49 del 24 maggio 2018.
La ricorrente riportava nella esposizione del motivo di doglianza il citato punto 12 del C.U. n. 49 e specificava che il plesso precettivo della disposizione impone che il soggetto emittente la garanzia medesima dimostri di possedere elevati indici di solvibilità e di affidabilità. Nel caso di specie sarebbe comprovato come la ONIX ASIGURARI S.A. sia un soggetto nei canoni dianzi delineati essendo iscritta all’Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496, nonché dotata di un elevato indice di solvibilità (1,49), così come ufficialmente riportato nel pubblicato SFCR e nel rapporto ACL INTERNATIONAL, abbondantemente superiore a quello (1,2) indicato dalla richiamata disposizione. A fronte di tutto ciò, il parere contrario espresso, sul punto, dalla CO.VI.SO.C. si presenta privo di motivazioni, facendo riferimento alla mancanza di un rating indipendente ed oggettivo coerente con quanto previsto".

La parte conclusiva delle sentenza si fa calda, dove il Collegio di Garanzia sottolinea come la decisione su tale argomento non possa spettare direttamente a lei, evidenziando anche un inutilità nel soffermarsi sulla maggiore pregnanza di altri indici rispetto a quanto dettato dal legislatore federale, poiché a quest’ultimo spetta l’individuazione  degli strumenti più idonei a perseguire i propri scopi, e non alle singole società.

Non può, infatti, essere consentito, e tanto più nel caso in esame, non essendo stata gravata la relativa previsione (nota sin dal 24 maggio 2018), sindacare dinanzi al Collegio di Garanzia la congruità/opportunità delle scelte regolamentari espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Il Collegio ha voluto sottolineare anche il comportamento tenuto dalla Federazione, che se per assurdo, avesse applicato in modo diverso la norma comportamentale del C.U.49 avrebbe compiuto palesemente un atto illegittimo, suscettibile di annullamento; di qui, appunto, l’inevitabile rigetto del ricorso proposto dalla società U.S. Avellino.

Inoltre ci è anche un passaggio da parte del Collegio di Garanzia volto a chiarire l’efficacia e la validità dei termini perentori dettati della federazione, viste come un passaggio fondamentale per l’organizzazione dei calendari e della nuova stagione e quindi non modificabili: Si aggiunga, inoltre, che la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntualeformazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato.

Passaggio fondamentale sul qual bisogna riflettere è la tesi sostenuta dall’Avellino calcio riguardante il ritardo da parte della COVISOC nel comunicare l’esclusione dal campionato, la tanto ed appurata “stronzata” così definita dal presidente Taccone alla domanda posta da noi. Ebbene si evidenzia come l’istituto di vigilanza non era tenuto ad effettuare nessuna comunicazione, ma si è limitata a comunicare, nel termine (non perentorio) fissato entro le ore 24.00, l’esito della istruttoria; di talché, non trattandosi di notificazione, ai sensi del codice di procedura civile, non possono trovare applicazione i limiti orari fissati esclusivamente per tale tipologia di comunicazioni. Un buco nell’acqua da parte della difesa irpina.

In conclusione, il ricorso proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l. non merita accoglimento.

Il Collegio certamente non ignora e prende atto che, in base a quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e, in particolare, dalle polizze fideiussorie alla stessa rilasciate e dalla loro notevole entità, anche con specifico riferimento all’ultima,certamente valida e sicura, ma esibita in ritardo rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis, la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria in proposito prescritti. Pur tuttavia, la reiezione del presente ricorso non può che conseguire ipso iure per effetto del mancato rispetto delle regole stabilite dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, non impugnato nei termini previsti, nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, ed i cui requisiti dovevano essere rispettati in maniera formale e rigorosa al fine di garantire la par condicio degli aspiranti, trattandosi di procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis e caratterizzata dalla presenza di terzi controinteressati.

Decisione_n._45-2018_-_Ric._52-2018_-_Avellino-FIGC_

Michelangelo Freda