Le decisioni del Giudice Sportivo del 30 maggio 2016

La Lega Serie B ha reso note le decisioni assunte dal Giudice sportivo dopo l’andata delle semifinali playoff. Mercoledì 1 giugno, a Pescara, gli Azzurri dovranno fare a meno di Magnus Troest
30.05.2016 19:00 di  Roberto Krengli  Twitter:    vedi letture
Fonte: novaracalcio.com
Le decisioni del Giudice Sportivo del 30 maggio 2016

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B CONTE.IT

Gare del 28-29 maggio 2016 - Play-off semifinali andata

Novara-Pescara 0-2
Spezia-Trapani 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 maggio 2016, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 MAGGIO 2016

Il Presidente
Andrea Abodi

COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 maggio 2016

1) SERIE B CONTE.IT

Gare del 28-29 maggio 2016 - Play-off semifinali andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Play-off Turno Preliminare e
Semifinali andata sostenitori delle Società Bari e Novara hanno, in violazione della normativa di
cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo,
attinto l'allenatore della squadra avversaria con uno sputo; per avere inoltre, nel corso della gara,
lanciato birra e acqua all'indirizzo della panchina della squadra avversaria; sanzione attenuata ex
art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
TROEST Magnus (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE
LANZAFAME Davide (Novara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE
BRUNO Alessandro (Pescara)
GAROFALO Agostino (Novara)

RIZZATO Simone (Trapani)
SCIAUDONE Daniele (Spezia)
SCOZZARELLA Matteo (Trapani)
VITTURINI Davide (Pescara)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DI CARLO Domenico (Spezia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 GIUGNO 2016 ED AMMENDA DI € 2.000,00
MICHELI Luigi (Spezia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme, assumendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia