Le decisioni del giudice sportivo del 21 settembre 2016

Sabato per lo Spezia sarà squalificato Nico Pulzetti per aver rimediato una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario nel turno scorso
22.09.2016 19:00 di Roberto Krengli Twitter:    vedi letture
Fonte: novaracalcio.com
Le decisioni del giudice sportivo del 21 settembre 2016

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B ConTe.it
Gare del 19-20 settembre 2016 - Quinta giornata andata

Ascoli Picchio-Vicenza 2-0
Avellino-Cittadella 0-1
Benevento-Pro Vercelli 1-1
Brescia-Carpi 2-2
Cesena-Salernitana 0-0
Frosinone-Pisa 0-0
Novara-Latina 2-2
Spal 2013-Hellas Verona 1-3
Ternana-Bari 0-0
Trapani-Spezia 0-0
Virtus Entella-Perugia 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 SETTEMBRE 2016

Il Presidente
Andrea Abodi

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21 settembre 2016

1) SERIE B ConTe.it

Gare del 19-20 settembre 2016 - Quinta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CESENA – Soc. SALERNITANA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.35 del 20 settembre 2016) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del primo tempo dal calciatore Schiavi Raffaele (Soc. Salernitana) nei confronti del calciatore Garritano Luca (Soc. Cesena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore amaranto proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone dalla linea di porta dall’arrivo del calciatore bianco-nero. A seguito del contrasto il calciatore cesenate cadeva a terra.
Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.54 del 20 settembre 2016) “In merito all'episodio al 32' del primo tempo comunico quanto segue: durante lo scontro tra Garritano Luca (n7 Cesena) e Schiavi Raffaele (n6 Salernitana) io sto controllando l'azione e guardo i due calciatori inseguire il pallone. Nella dinamica dell'azione vedo Schiavi allargare il braccio destro per proteggere la fuoriuscita del pallone e venire a contatto involontariamente con la faccia di Garritano e ritenevo tale intervento non falloso”.
Pertanto il comportamento di Garritano è stato “visto” dall’Arbitro, che si trovava in una posizione ottimale (come attestato dalle immagini televisive), e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.

Gara Soc. ASCOLI – Soc. VICENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.17 odierne) circa la condotta tenuta al 20° del secondo tempo dal calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore vicentino Adejo e il calciatore bianco-nero si contendevano il pallone, quest’ultimo entrando in area di rigore cadeva a terra e l’Arbitro decretava un calcio di rigore.
Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite consentano di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla decisione arbitrale, che l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Gatto non sussiste in quanto appare evidente il contatto tra i due calciatori.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Cesena, Salernitana e Trapani hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, per circa dieci minuti, indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore numerosi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 let. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. NOVARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SCAGLIA Luigi Alberto (Latina):
per avere, al 35° del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADEJO Daniel (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
NDOJ Emanuele (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PULZETTI Nico (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE
CASTALDO Luigi (Avellino)
KRAGL Oliver (Frosinone)

PRIMA SANZIONE
BOAKYE YIADOM Richmond (Latina)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE
CINELLI Antonio (Cesena)
TROEST Magnus (Novara)
ZANON Damiano (Ternana)

SECONDA SANZIONE
CASSATA Francesco (Ascoli Picchio)
CASTAGNETTI Michele (Spal 2013)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
CECCARELLI Luca (Virtus Entella)
DEL PRETE Lorenzo (Perugia)
DI TACCHIO Francesco (Pisa)
FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)
LEGITTIMO Matteo (Trapani)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
LUPPI Davide (Hellas Verona)
PELAGATTI Carlo (Cittadella)
PELLIZZER Michele (Virtus Entella)
SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)
TERZI Claudio (Spezia)
VOLTA Massimo (Perugia)

PRIMA SANZIONE
ASMAH Patrick Kojo (Avellino)
BASHA Migjen (Bari)
CINAGLIA Davide (Ascoli Picchio)
COLOMBATTO Santiago (Trapani)
CRIMI Marco (Carpi)
D'URSO Christian (Latina)
DI LIVIO Lorenzo (Ternana)
GORI Mirko (Frosinone)
LORES VARELA Ignacio (Pisa)
MARTINELLI Alessandro (Brescia)
PAGLIARULO Luca (Trapani)
PALAZZI Andrea (Pro Vercelli)
PECORINI Simone (Ascoli Picchio)
PUCINO Raffaele (Vicenza)
RAICEVIC Filip (Vicenza)
SABBIONE Alessio (Carpi)
SCAGLIA Filippo (Cittadella)
SELASI Ransford (Novara)
TAMAS Krisztian (Spezia)

TUIA Alessandro (Salernitana)
VAJUSHI Armando (Pro Vercelli)
VALZANIA Luca (Cittadella)
ZACCARDO Cristian (Vicenza)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE
BUSELLATO Massimiliano (Salernitana)

PRIMA SANZIONE
EMMANUELLO Simone (Pro Vercelli)
LONGHI Alessandro (Pisa)
LUCIONI Fabio (Benevento)
PINSOGLIO Carlo (Latina)
SALVI Alessandro (Cittadella)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSMI Serse (Trapani): per avere, al 44° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE
TOSCANO Domenico (Avellino): per essere, al 38° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia